Art. 3.
(Composizione e regolamento).

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente

 

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della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.
      3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
      4. La Commissione elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari.
      5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche al regolamento.